Luca Occhetta, co-managing partner dello studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati, ci descrive nel dettaglio tutto quello che emerge dalle misure del decreto legge appena entrato in Gazzetta Ufficiale
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, cosìdetto decreto Cura Italia (nel seguito, il Decreto-Legge).
I 4 fronti principali del Cura Italia
Il Cura Italia segue un ampio novero di misure già adottate dal Governo per cercare di contenere l’epidemia del virus Covid-19 e oggi interviene su quattro fronti principali:
- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione Civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi, nonché sospensione di altri adempimenti fiscali; infine, specifici incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Di seguito si fornisce una sintetica analisi delle principali misure destinate alle imprese e ai loro lavoratori.
Le proroghe dei versamenti
In primis, il Decreto-Legge interviene in modo articolato sulla proroga dei versamenti delle ritenute e dei contributi oltre che dell’IVA.
Volendo sintetizzare possiamo dire che:
- è prevista una proroga generalizzata dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 al 20 marzo 2020 (più che una proroga è una rimessione in termini per chi non si è organizzato con i pagamenti per il 16 marzo).
È poi prevista l’estensione delle agevolazioni, già concessa alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour-operator dall’articolo 8 del DL n. 9/2020 ai soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti (indipendentemente dalla dimensione).
È prevista la sospensione (normalmente fino al 30 aprile 2020) dei versamenti delle ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilati, degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria e dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
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I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Questa disposizione interessa, ad esempio, le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, i soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; i soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, i soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale; i soggetti che soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift.
- per i soggetti di minore dimensione (imprese o professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019) è prevista la sospensione (fino al 31 marzo 2020) dei versamenti delle ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto, dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
La sospensione del versamento dell’imposta sul valore aggiunto si applica per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza a prescindere dal volume di ricavi o compensi percepiti.
- Infine è confermata la sospensione dei versamenti prevista dall’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa dell’ex Zona Rossa (comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò). Più precisamente per questi soggetti è prevista (i) la sospensione (fino al 31 marzo 2020) dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, (ii) l’esenzione dall’obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 su redditi da lavoro dipendente e assimilato.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Sospensioni delle attività di controllo e accertamento
Cura Italia interviene, poi, sulla sospensione – dall’8 marzo al 31 maggio 2020 – dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sempre, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, sono prorogati i termini obbligatori di risposta dell’Agenzia delle Entrate alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, inclusi tra gli altri, quelli relativi a nuovi investimenti, patent box.
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La sospensione dell’attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso rende applicabile l’articolo 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 che, in deroga alle norme dello Statuto del Contribuente, dispone la proroga di due anni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività di accertamento degli uffici dell’Agenzia delle Entrate che scadono entro il 31 dicembre 2020.
In altre parole il termine per l’accertamento dell’annualità 2015 viene prorogato al 31 dicembre 2022.
Sospensione dei processi
Inoltre, le udienze relative a procedimenti civili e penali pendenti dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile stesso, nel medesimo periodo sono sospesi tutti i termini per il compimento di atti dei procedimenti civili e penali.
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La sospensione vale anche per il processo tributario: infatti sono sospesi, dal 9 marzo al 15 aprile, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie provinciali incluso il termine per il ricorso – reclamo e la mediazione.
Sostegno al lavoro
Il Decreto-Legge ha introdotto una serie di misure a sostegno del lavoro. Si pensi al trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per tutti i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 o alle nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima complessiva di 9 settimane, concessa dalle Regioni e Province autonome previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro(questo accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti).
Sono state introdotte anche misure di sostegno ai lavoratori con figli di età non superiore ai 12 anni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.P.C.M. 4 marzo 2020, quale il congedo parentale straordinario per un massimo di 15 giorni, continuativi o frazionati, fruibili alternativamente dall’uno o dall’altro genitore (che danno diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione) o in alternativa un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 600.
È stato previsto anche l’incremento dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 104/1992: trattasi di 12 giornate in più di permesso mensile retribuito con contribuzione figurativa, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
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D’altra parte, viene riconosciuto un bonus monetario di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, (pubblici e privati) che abbiano percepito nell’anno precedente un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro che, durante il mese di marzo 2020, prestino la propria attività presso la sede di lavoro.
Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo assoggettato ad IRPEF ed è ragguagliato ai giorni lavorativi svolti nella propria sede di lavoro; ne consegue che, ai fini del beneficio, non dovranno essere computati, ad esempio, i giorni in cui il la prestazione lavorativa è stata eseguita in modalità di “lavoro agile” o di “smart working”.
Credito per sanificare l’ambiente di lavoro
Con l’obiettivo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, al fine di contenere il contagio del virus COVID-19, viene introdotto un credito d’imposta a favore di tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
Tale credito è concesso nella misura massima di 20.000 euro per ciascun beneficiario e riguarda le spese sostenute e documentate durante il periodo d’imposta 2020.
Trasformazione DTA in credito d’imposta
È stata introdotta nel Cura Italia la possibilità di convertire in un credito di imposta talune attività per imposte anticipate (Deferred Tax Asset – di seguito “DTA”), anche non iscritte in bilancio, in seguito a cessione di crediti deteriorati.
La trasformazione in credito d’imposta delle DTA è finalizzata a fornire maggiore liquidità alle imprese, in un momento di crisi generalizzata e si sostanzia nell’anticipo della possibilità di utilizzare importi di cui avrebbero fruito in annualità successive, con l’effetto di ridurre nell’immediato il loro carico fiscale.
La disposizione si applica alle imprese che, entro il 31 dicembre 2020, effettuino cessioni a titolo oneroso di crediti finanziari o commerciali deteriorati (quelli in relazione ai quali il mancato pagamento si protrae oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto).
Sono escluse le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza.
Sono le cessioni di crediti tra società legate tra loro da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Le DTA che possono essere oggetto di trasformazione sono quelle relative a:
- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84, TUIR al momento della cessione; e
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai fini ACE, non ancora dedotto o fruito come credito di imposta.
I crediti d’imposta così determinati non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione, nonché essere ceduti o chiesti a rimborso.
I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’IRAP.