Forti tensioni tra l’esecutivo e le Regioni, ma anche all’interno della stessa maggioranza. Un accordo viene trovato solo a notte fonda
Non è stato facile arrivare alla condivisione del documento finale. E lo dimostra il fatto che la firma del premier Giuseppe Conte, sul nuovo Dpcm, valido per soli 30 giorni, sia arrivata solo a notte inoltrata. Saltata dunque la conferenza stampa per presentare le novità e sul sito ufficiale della presidenza del Consiglio manca ancora adesso il documento ufficiale. A creare tensione tra l’esecutivo e le Regioni, ma anche all’interno della stessa maggioranza, la possibilità di vietare le feste private nel proprio domicilio con un limite di persone da poter ricevere avanzata dal ministro della Salute, Roberto Speranza.
La lite notturna sul divieto di feste
In particolare, non andava giù a parecchi, incluso – pare – allo stesso presidente del Consiglio, questo passaggio: “Nei luoghi privati il titolare, sia che trattasi di abitazioni familiari o sedi associative, può consentire l’accesso a un massimo di dieci persone diverse dal proprio nucleo familiare risultante dall’anagrafe comunale. Per assicurare il rispetto di tale prescrizione gli incaricati dalla pubblica autorità potranno in qualsiasi momento chiedere l’accesso e procedere alla identificazione dei soggetti presenti nell’immobile”. Alla fine tale passo viene espunto dalla versione finale del nuovo Dpcm e il divieto derubricato in forte raccomandazione.
© Viminale
Cosa contiene il nuovo Dpcm
Divieto di feste private al chiuso o all’aperto
Il divieto di feste private al chiuso o all’aperto resta inalterato come voluto da Speranza, si parla invece di “forte raccomandazione” per quanto concerne l’invito di familiari o amici con cui non si conviva per feste e cene private, che sarebbe meglio non superassero le sei unità. Ma, appunto, nessun obbligo legale in tal senso, solo una raccomandazione della presidenza del Consiglio. È questa la soluzione individuata dal Governo per superare le resistenze di chi, nella stessa maggioranza ma anche tra le Regioni, rifiutava un testo in cui lo Stato entrasse nel domicilio privato dettando legge al singolo cittadino su ciò che può e cosa non può fare tra le proprie mura domestiche.
Coprifuoco per gli esercizi alle 21 e alle 24
Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24, limite anticipato alle 21 per quei posti in cui si può consumare esclusivamente in piedi. Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, mentre sono permessi fiere e congressi.
Divieto di gite scolastiche
Torna poi il divieto di gite scolastiche, già anticipato nel pomeriggio di ieri, attività didattiche fuori sede e gemellaggi. Non passa invece la richiesta delle Regioni di aumentare la didattica a distanza nelle superiori per svuotare il trasporto pubblico.
Nuovo Dpcm, cosa cambia per le mascherine
L’articolo 1 del nuovo Dpcm ha oggetto proprio le mascherine, che bisognerà portare pressoché sempre almeno fino a metà novembre, nella speranza che i numeri sul contagio di Covid-19 migliorino: “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”. Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Viene inoltre “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi “anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.
Cinema e concerti
Anche se il Comitato tecnico scientifico era contrario, il nuovo Dpcm salva cinema e spettacoli: resta il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Le Regioni e le province autonome possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.
Stadi e tifo al tempo del Covid-19
Altro settore in cui l’esecutivo si è dimostrato sordo alle richieste del Comitato tecnico scientifico è quello degli stadi. Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, “con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori” all’aperto e 200 al chiuso. Bisognerà garantire la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso. Le Regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti.
Sport e calcetto
Nel nuovo Dpcm sono vietate tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale come il calcetto. La ratio, viene spiegato, è non penalizzare chi per la ripresa dell’attività ha fatto investimenti e adottato protocolli, a partire dalle diverse federazioni sportive. Gli sport di contatto sono consentiti, si legge nella bozza del Dpcm diffusa a tarda notte alla stampa “da parte delle società professionistiche e a livello sia agonistico che di base dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.