Fino al 31 dicembre 2024, i giovani sotto i 36 anni che hanno fatto richiesta per la prima casa hanno tempo per fare domanda per ottenere l’agevolazione. Il bonus prima casa per i più giovani, previsto dal decreto legge n. 73/2021, il famoso decreto “Sostegni bis”, ha lo scopo di favorire l’autonomia abitativa. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una guida con tutte le informazioni da conoscere. Ve le riassumiamo brevemente di seguito.
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Bonus giovani prima casa, a chi si rivolge?
L’agevolazione riguarda gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. Infatti, la Manovra 2022 ha prorogato di sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022. Successivamente, la legge di bilancio 2023 ha prorogato la scadenza per un altro anno. Il bonus può essere, comunque, richiesto anche quando, entro il 31 dicembre 2023, è stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, purché l’atto definitivo sia stipulato non oltre il 31 dicembre 2024.
Prima casa, chi è escluso dal bonus
Come detto, il bonus prima casa under 36 può essere richiesto anche nel caso in cui il contratto preliminare sia stato registrato entro la fine dello scorso anno e il rogito venga stipulato entro il 31 dicembre. Sono esclusi, però, alcuni casi: se il contratto preliminare è stato stipulato nel 2023 ma registrato nel 2024, il beneficio non può essere richiesto. Inoltre, le agevolazioni non spettano nel caso in cui il giovane con meno di 36 anni acquisisca l’immobile in seguito di provvedimento giudiziale, se il verbale di aggiudicazione è stato redatto nel 2023 e il successivo decreto di trasferimento immobiliare viene emanato nel 2024. Infine, a chi ha stipulato un atto definitivo tra l’1 gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 – cioè la data di entrata in vigore della nuova disposizione – è concesso un credito d’imposta che potrà essere utilizzato nel 2025. Questo credito è pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute qualora fossero stato applicato il bonus “prima casa under 36”.
Come richiedere il bonus?
L’agevolazione consiste in alcuni benefici. In particolare, per le compravendite non soggette a Iva, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta il cui ammontare sarà pari all’Iva corrisposta al venditore. L’atto di acquisto prima casa under 36 è, poi, esente dall’imposta di bollo.
Per poter chiedere il bonus prima casa under 36, anzitutto, non bisogna aver superato i 36 anni nell’anno in cui l’atto di compravendita viene stipulato e si deve essere in possesso di un indicatore Isee non superiore a 40mila euro annui. Per gli atti stipulati nel 2022, l’Isee è riferito ai redditi e al patrimonio del 2020. Per gli atti stipulati nel 2023, l’Isee da prendere in considerazione è quello del 2021.
Bonus casa, quali requisiti sono richiesti?
Oltre all’età e all’Isee inferiore a 40mila euro, per poter accedere al beneficio è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
– avere o stabilire la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile. Se non si è residenti, si può diventarlo entro 18 mesi;
– dichiarare nell’atto di acquisto di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa nel territorio del Comune dove è situato l’immobile da acquistare;
– dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere la casa posseduta entro un anno dalla data del nuovo acquisto. In particolare, gli immobili ammessi al beneficio sono quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:
– A/2: abitazioni di tipo civile
– A/3: abitazioni di tipo economico
– A/4: abitazioni di tipo popolare
– A/5: abitazione di tipo ultra popolare
– A/6: abitazione di tipo rurale
– A/7: abitazioni in villini
A/11: abitazioni e alloggi tipici dei luoghi
Sì, i benefici si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’immobile principale e appartenenti alle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato. Inoltre, l’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale oppure anche con un atto separato. L’importante è che quest’ultimo venga stipulato entro il termine di validità temporale del bonus e nel rispetto dei requisiti previsti.
L’agevolazione vale anche per gli immobili acquistati nelle aste giudiziarie.
Bonus, come fare domanda?
Per ottenere il credito d’imposta bisogna rendere al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo redatto secondo le stesse formalità giuridiche dell’atto di trasferimento, in cui si manifesta la propria volontà di avvalersi dei benefici fiscali “prima casa under 36”. Bisogna anche dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Nell’atto integrativo bisogna che ci sia la dichiarazione del contribuente di essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità nel 2024 o di avere già provveduto a richiederla.
Come precisato dal Fisco, il credito d’imposta è utilizzabile nel 2025 in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito. Oppure in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto in compensazione, tramite modello F24.