Pubblicate le modalità di iscrizione all’elenco dei professionisti del Mise. Le domande potranno essere presentate dal 27 settembre. A fine agosto le regole per le imprese
Il Ministero per lo sviluppo economico ha pubblicato il decreto direttoriale che chiarisce quali siano i requisiti per chiedere l’iscrizione all’apposito elenco di professionisti abilitati a ricoprire il ruolo di innovation manager: si tratta del primo passaggio necessario a dare vita al cosiddetto voucher innovazione, un contributo offerto alle PMI per l’introduzione di nuovi processi e nuove tecnologie in azienda. A questo seguirà la fase di candidatura vera e propria degli aspiranti innovation manager, mentre manca ancora il documento che specifica come avverrà la procedura di richiesta e i criteri per ottenere il voucher vero e proprio.
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Come presentare la domanda
La domanda di iscrizione all’elenco Mise potrà avvenire “esclusivamente tramite procedura informatica” dalle 10:00 del 27 settembre 2019 alle 17:00 del 25 ottobre 2019. Il Ministero ha già anche pubblicato due allegati al decreto che mostrano i fac-simile rispettivamente della domanda da compilare e del modulo con cui presentare il proprio curriculum vitae. I criteri di ammissione all’elenco sono quelli specificati nell’art.5 del decreto del 7 maggio (pubblicato il 1 luglio in Gazzetta Ufficiale), che riportiamo di seguito:
2. Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco di cui al comma 1 le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda, soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a) essere accreditate negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali;
b) essere accreditate negli elenchi dei manager dell’innovazione istituti presso le regioni ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal presente decreto.
3. Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all’elenco di cui al comma 1 le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree: 01-Scienze matematiche e informatiche; 02-Scienze fisiche; 03-Scienze chimiche; 05-Scienze biologiche; 09-Ingegneria industriale e dell’informazione; 13-Scienze economiche e statistiche;
b) master universitario di secondo livello in settori relativi ad una delle aree di cui alla precedente lettera a), nonché lo svolgimento documentabile di incarichi, per almeno 1 anno, presso imprese negli ambiti di cui all’art. 3;
c) laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree di cui alla precedente lettera a), nonché lo svolgimento documentabile, per almeno tre anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di cui all’art. 3;
d) svolgimento documentabile, per almeno sette anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di cui all’art. 3.
4. Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco di cui al comma 1 le società operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede legale e/o unita’ locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
b) essere costituite nella forma di società di capitali;
c) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
d) non avere subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i reati indicati nell’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) aver eseguito progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree indicate dall’art. 3 ed essere costituite da almeno 24 mesi; oppure, essere accreditate negli albi o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali, ovvero presso le regioni o le province autonome ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari aventi finalità analoghe a quelle previste dal presente decreto.
5. Possono inoltre presentare domanda di iscrizione all’elenco di cui al comma 1:
a) i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018;
b) gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016 recante la revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Di fatto nell’elenco potranno entrare diverse categorie di soggetti: chi è già un innovation manager iscritto agli elenchi di Unioncamere o in quelli regionali (tipicamente per l’erogazione di fondi europei), i titolari di un dottorato di ricerca, di un master di secondo livello o di una laurea magistrale in materie scientifiche affini alle tecnologie in questione (eg: ingegneria, informatica, statistica ecc), nonché società di consulenza, centri di trasferimento tecnologico e incubatori di startup purché rispondenti a requisiti specifici come l’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese.
Tutti questi soggetti, quindi, potranno presentare istanza di iscrizione (nel caso delle società e di altri soggetti andrà ovviamente stilato un elenco di manager qualificati, fino a un massimo di 10): una volta ottenuta saranno eleggibili per essere indicati dalle imprese che decideranno di richiedere il contributo sotto forma del voucher innovazione, e che dovranno specificare in sede di richiesta di quale professionista tra quelli presenti nell’elenco decidono di avvalersi. Infine, questo elenco non sarà scolpito nella roccia una volta per sempre: è già previsto il suo aggiornamento periodico, secondo i termini che il Mise stesso deciderà di volta in volta quando si renda opportuno.
Cos’è il voucher innovazione
Una misura anticipata a marzo, quando venne presentato il Fondo Nazionale Innovazione, e successivamente rilanciata fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei dettagli sul suo funzionamento: il voucher innovazione è di fatto un contributo a fondo perduto, variabile in funzione delle dimensioni dell’azienda e dello scopo per cui viene richiesto, che il Mise ha deciso di destinare alle PMI per proseguire sul solco del super e iper ammortamento per l’industria 4.0 contenuti nella Legge di Bilancio 2017 della passata legislatura.
Possono richiedere il voucher innovazione le PMI regolarmente iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, al fine di avvalersi del contributo per almeno 9 mesi di un “manager dell’innovazione” su materie quali:
a) big data e analisi dei dati;
b) cloud, fog e quantum computing;
c)cyber security;
d) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
e) simulazione e sistemi cyber-fisici;
f) prototipazione rapida;
g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
h) robotica avanzata e collaborativa;
i) interfaccia uomo-macchina;
l) manifattura additiva e stampa tridimensionale;
m) internet delle cose e delle macchine;
n) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
o) programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. «branding») e sviluppo commerciale verso mercati;
p) programmi di open innovation.
Molto ampio il ventaglio di attività possibili quindi, a cui si uniscono altre fattispecie interessanti: ovvero la riorganizzazione aziendale in termini tecnologici, nonché l’avvio dei percorsi volti alla quotazione in Borsa, all’ingresso di VC nel capitale aziendale così come l’equity crowdfunding. Anche queste sono categorie piuttosto ampie, che puntano evidentemente a rendere il più appetibile possibile per le PMI il voucher innovazione.
Quanto vale il voucher innovazione
Un po’ più complesso è stabilire l’entità del contributo che si può ottenere una volta concesso il voucher innovazione. In linea di massima ci sono tre diverse possibilità: per le micro e le piccole imprese il contributo può arrivare al 50 per cento delle spese sostenute, fino a un massimo di 40.000 euro, mentre per le medie imprese si scende a un tetto di 25.000 euro pari al 30 per cento delle spese ammissibili. Nel calcolo non possono rientrare eventuali consulenze fiscali o simili: esclusivamente investimenti per l’ammodernamento tecnologico nelle categorie descritte all’art.3 e che abbiamo riportato sopra.
Infine, esiste la possibilità di portare a 80.000 euro la soglia di contributo, sempre pari al 50 per cento delle spese sostenute, nel caso in cui a presentare la domanda di ammissione sia una rete di imprese. Per l’anno 2019 la somma complessiva destinata a questa iniziativa ammonta a 25 milioni di euro, eventualmente integrabili con altri fondi laddove vengano reperite altre risorse. Entro la fine di agosto dovrebbe arrivare l’ulteriore decreto per chiarire le modalità di presentazione della domanda per ottenere il voucher innovazione.