L’aumento dei contagi in Italia resta basso, soprattutto rispetto all’Europa, ma l’esecutivo vorrebbe estendere lo stato di emergenza al 31 gennaio
A pochi giorni dalla fine dello stato di emergenza, in scadenza per il prossimo 15 ottobre, i numeri sul contagio del Covid-19, tra i più bassi e rincuoranti del Vecchio continente, non basterebbero comunque per l’esecutivo e per il CTS (comitato tecnico scientifico) a rinunciare a cuor leggero alla decretazione eccezionale. Soprattutto per via del fatto che al momento nessuna Regione conta zero casi e che il nostro Paese è “circondato”, in Europa, da nazioni nuovamente in difficoltà (l’aumento degli infetti in Francia, Spagna e Germania). Tutto ciò, assieme alla necessità di convincere un maggior numero di italiani all’uso di Immuni per un tracciamento più tempestivo degli infetti, starebbero spingendo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a studiare una nuova estensione dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021. Lo riferiscono alla stampa fonti autorevoli di Palazzo Chigi a seguito dell’ultima riunione serale.
Questo nonostante l’ultimo posticipo della misura fosse già stato accolto da aspre polemiche, tanto all’interno del mondo politico quanto in quello produttivo e persino in seno alla maggioranza stessa. Ne è un esempio il fatto che Conte avesse dichiarato inizialmente – era lo scorso 10 luglio e il premier si trovava a Venezia per un test del MOSE – di voler estendere lo stato di emergenza fino al 31 dicembre prossimo, ma le reazioni degli alleati lo avevano poi costretto a ripiegare chiedendo al Parlamento una proroga al 15 ottobre.
Stato di emergenza al 31 gennaio
Tra 14 giorni scadrà quindi l’ultima estensione dello stato di emergenza voluta dal Governo in piena estate, soprattutto a fronte dell’aumento dei contagi in Sardegna e nelle altre località turistiche più note. Questo il contenuto del testo più recente, che potrebbe essere ripreso interamente da quello che potrebbe estendere lo stato di emergenza al 31 gennaio prossimo.
Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte
Il provvedimento proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni del decreto legge n.19 e decreto legge n. 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia. Di seguito una sintesi dei contenuti del decreto.
- Proroga termini reclutamento e permanenza in servizio personale sanitario – Il decreto interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;
- Proroga termini potenziamento reti assistenza territoriale, aree sanitarie temporanee, unità speciali di continuità assistenziale – Tra le proroghe dei termini per specifiche misure, il decreto contiene anche quelle per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; per la disciplina delle aree sanitarie temporanee; per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale.
- Disposizioni straordinarie – Il provvedimento contiene disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica; misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività; sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale; per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia di organi collegiali; misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19; in tema di lavoro agile; per l’edilizia scolastica. Restano in vigore fino all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.