Viaggi tra Regioni dopo il ponte del 2 giugno. Al ristorante obbligo di mascherina se non si è al tavolo. Distanza di un metro tra i bagnanti anche nelle spiagge libere. Sanzioni da 400 a 3.000 euro per chi viola le regole. Ma il testo manca ancora
Cosa si può fare dal 18 maggio? Alla mattina del 16 non lo sappiamo ancora con precisione. È stata una giornata intensa, quella di ieri, con Regioni e Governo arrivati in più occasioni allo strappo. Il decreto legge (questa volta le disposizioni non saranno contenute in un dpcm, quindi entro 60 giorni dovrà essere operata la conversione in legge ordinaria dal Parlamento) è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri a notte inoltrata.
Manca ancora il testo della norma ma possiamo anticiparvi cosa sarà possibile fare a partire dal 18 maggio grazie al comunicato dell’ufficio stampa di Palazzo Chigi. C’è però un problema non di poco conto: il 18 maggio è dopodomani e ancora adesso commercianti, negozianti, esercenti, balneari, ristoratori, baristi non conoscono le norme decise per riaprire in sicurezza lunedì quando la Fase 2 entrerà nel vivo.
Cosa si può fare dal 18 maggio
Qui è possibile scaricare il documento Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive. Per esempio, si legge, è stata decisa la possibilità, nei ristoranti, di misurare la febbre ai clienti, l’obbligatorietà di fare indossare le mascherine agli avventori ogni volta che non saranno seduti al tavolo. Divieto di buffet. I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche. Arretra ancora la privacy: “Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni”. Vediamo quindi di capire cosa si può fare dal 18 maggio. Una precisazione: Piemonte e Toscana hanno scelto di rimandare di 7 giorni.
Scarica il documento Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive
Spostamenti
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
© Regione Lombardia
Attività economiche e produttive
Continuando a rispondere alla domanda iniziale, ovvero cosa si può fare dal 18 maggio, ecco l’elenco di misure che riguardano gli esercenti. A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
© Fonte: Polizia di Stato
Sanzioni
Cosa si può fare dal 18 maggio? E, soprattutto, cosa non si potrà fare? A quali sanzioni si va incontro? Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
© Viminale
Come si vede, l’elenco è tutto fuorché esaustivo e dettagliato. Insomma, fino all’uscita del decreto legge in Gazzetta Ufficiale continueremo a chiederci cosa si può fare dal 18 maggio.