Firmato il nuovo pacchetto di aiuti che prevede che non si paghino tasse sulle plusvalenze legate a investimenti in startup e PMI innovative quotate e non quotate a patto di tenerle per 3 anni
Entrano in vigore oggi gli aiuti e i bonus contenuti nel dl Sostegni bis, il pacchetto di stimoli da 40 miliardi con cui il governo di Mario Draghi vuole puntellare la nostra precaria economia duramente colpita dall’emergenza pandemica e dalle chiusure. La novità principale rispetto ai decreti di ristoro precedenti è che “per la prima volta accanto al criterio del fatturato si adotta anche quello dell’utile. Che ovviamente è un criterio molto più giusto, ma ci vuole più tempo per poter distribuire i sussidi accertando l’utile”, come ha sottolineato il presidente del Consiglio durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi.
Tra i principali capitoli di intervento, ricordiamo:
- ristori a fondo perduto per le imprese e le partite Iva colpite dalla pandemia (15,4 miliardi);
- aiuti per il settore del turismo (3,3 miliardi);
- proroga della sospensione delle cartelle fiscali fino al 30 giugno;
- “pacchetto lavoro” con il “contratto di rioccupazione” e sgravi per le assunzioni.
La parte principale del dl Sostegni bis è insomma destinata alle imprese. Nel dettaglio il decreto prevede 11,4 miliardi per i contributi a fondo perduto, di cui 8 miliardi per quelli erogati in automatico e già previsti dal primo decreto Sostegni e altri 3,4 miliardi per l’integrazione, su richiesta, derivante dal confronto di fatturato tra il periodo primo aprile 2020-31 marzo 2021 e il periodo primo aprile 2019-31 marzo 2020. Altri 4 miliardi sono destinati al conguaglio di fine anno, basato sulla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.
Gli aiuti per le startup nel Dl Sostegni bis
L’articolo da tenere in considerazione è il 14 del Dl 25 maggio 2021, n. 73 che conferma la detassazione delle plusvalenze su partecipazioni in startup innovative tenute nel portafogli per un triennio:
1. Le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Al fine dell’esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui agli articoli 29 e 29-bis del decreto legge n. 179 del 2012.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle plusvalenze, di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine dell’esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all’articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto legge n. 3 del 2015.
3. Non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societa’ di cui agli articoli 5, escluse le societa’ semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.
4. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e’ subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico. 5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 7,4 milioni di euro per l’anno 2022, 11,8 milioni di euro per l’anno 2023, 9,5 milioni di euro per l’anno 2024, 29,6 milioni di euro per l’anno 2025, 43,9 milioni di euro per l’anno 2026, 29,7 milioni di euro per l’anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Gli aiuti per le startup nel Sostegni 1
Ma possiamo trovare interventi a sostegno delle startup anche nel precedente pacchetto d’aiuti, uscito modificato dalla ratifica del Parlamento. All’art. 1 ter della legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 leggiamo: “Per l’anno 2021 e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attivita’ d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e’ iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all’articolo 1 del presente decreto in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non e’ inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purche’ siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1”.