Il bonus quotazione PMI è stato prorogato per tutto il 2024 dopo l’approvazione dell’emendamento della Lega al decreto Milleproroghe. Fino al 31 dicembre sarà fruibile il credito d’imposta del 50% riconosciuto sulle spese sostenute per la consulenza, entro il limite di 500mila euro. Ma scopriamo nel dettaglio come funziona l’agevolazione e quali sono i requisiti d’accesso.
Leggi anche: Bonus psicologo 2024, chi ne può fare richiesta e come ottenerlo?
Come funziona il bonus quotazione PMI
L’agevolazione è prevista per le piccole e medie imprese che sono ammesse alla quotazione in Borsa ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 6 milioni per il 2025. Introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, il bonus quotazione PMI agevola le piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. L’ultima proroga del bonus quotazione PMI era stata prevista dalla Legge di Bilancio dello scorso anno, che aveva rinnovato la possibilità di accedere al credito d’imposta fino al 31 dicembre 2023. Adesso, con l’approvazione del decreto legge Milleproroghe n. 215/2023 l’agevolazione viene riproposta anche per l’anno in corso.
Come richiedere il bonus quotazione PMI
Rientrano nel bonus quotazione PMI i costi legati alle seguenti attività di consulenza:
- attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate come l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie a collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
- attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
- attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
- attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.
Nel calcolo del credito d’imposta spettante rientrano anche i costi direttamente connessi alle attività citate prestate da consulenti esterni. Le domande possono essere inoltrate a partire dal 1 ottobre.