Secondo quanto si apprende da Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle entrate, fino al prossimo 31 dicembre è attiva la detrazione Irpef del 50% sulle spese per la ristrutturazione di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali anche per i conviventi, con un limite massimo di spesa di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare. Tra i contribuenti che possono richiedere la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio ci sono, infatti, il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Scopriamo assieme tutti i dettagli.
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Chi può chiedere il bonus ristrutturazione
Il Fisco ha spiegato che, nel caso in cui la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio sia richiesta dal familiare convivente del possessore o dal detentore dell’immobile oggetto della ristrutturazione, la detrazione spetta anche quando le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione (come concessioni, autorizzazioni, ecc..) sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare. Il Fisco ha ricordato che, per poter usufruire della detrazione, è necessario che lo status di convivenza si verifichi già al momento in cui si attiva la procedura, o alla data di inizio dei lavori, e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se prima dell’avvio dei lavori.
Le agevolazioni del bonus ristrutturazione
La misura consiste in una detrazione dall’Irpef da ripartire in 10 quote annuali di uguale importo, pari del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Per quelle sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, il bonus è elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare. La stessa detrazione è prevista anche per chi acquista immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati. E spetta anche per interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve calcolare la detrazione su un importo forfettario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, comprensivo di Iva.