L’INPS con due circolari chiarisce alcuni aspetti per accedere all’indennità Covid-19
Una delle misure più attese del decreto rilancio è senza dubbio Bonus 600 euro ai professionisti. Purtroppo, come abbiamo visto, le partite IVA iscritte alle professioni protette sono ancora impiccate al venturo decreto attuativo. Chi invece è registrato presso la gestione separata dell’INPS è interessato da quanto scritto nelle due recenti circolari emesse dall’Istituto di previdenza sociale.
Bonus 600 euro, le cose da sapere
I lavoratori che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell’indennità Covid-19 (bonus 600 euro) e che, in accoglimento della domanda medesima, hanno percepito la predetta indennità, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità per il mese di aprile 2020. Lo si legge nella circolare 66/2020, punto 6.
Per questi beneficiari, l’indennità Covid-19 (bonus 600 euro) per la mensilità di aprile sarà infatti erogata dall’INPS secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020.
Salvo alcune specificazioni in merito alle tutele di reddito riferite anche al mese di aprile e maggio per la nuova categoria dei lavoratori somministrati del settore turismo e stabilimenti termali che saranno diramate con ulteriore circolare, le categorie di lavoratori che devono presentare domanda sono le seguenti:
a) i lavoratori dello spettacolo di cui al punto 2) del paragrafo 5 della presente circolare;
b) i lavoratori di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del citato D.L. n. 18 del 2020 che siano titolari di assegno ordinario di invalidità, come meglio specificato nel paragrafo 9 in materia di incumulabilità delle indennità in oggetto.
Termine di presentazione della domanda per il Bonus 600 euro
Il citato articolo 84, comma 14, del D.L. n. 34 del 2020 prevede che i lavoratori che non hanno presentato domanda per l’accesso alle indennità Covid-19 (bonus 600 euro) possono ancora presentare la relativa domanda per la fruizione dell’indennità anche per il mese di marzo nel termine – legislativamente previsto a pena di decadenza – di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. n. 34 del 2020, cioè il 3 giugno 2020.
Al predetto adempimento sono tenuti in ragione delle novità legislative introdotte anche i lavoratori appartenenti alle categorie descritte nel precedente capoverso, che siano titolari di assegno ordinario di invalidità e che in ragione a questo status, non previsto nell’originario testo del D.L. n. 18 del 2020, non avevano potuto presentare domanda di indennità per marzo 2020.
I lavoratori che devono presentare ancora la domanda per la fruizione per il mese di marzo 2020 delle predette indennità Covid-19 e che otterranno il beneficio conseguente, non dovranno presentare una nuova domanda per l’indennità di aprile 2020, ma la prestazione sarà attribuita d’ufficio.
Presentazione della domanda
Alla luce di quanto sopra riportato, per le sole platee di lavoratori che devono presentare domanda, si rammenta che è possibile accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS).
Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).
In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità Covid-19, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione.
Le tipologie di indennità Covid-19 sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.
Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi
La circolare 67/2020 chiarisce invece la posizione di altri lavoratori, di seguito elencati:
1.1. Lavoratori stagionali
Tra i destinatari dell’indennità Covid-19 in argomento (bonus 600 euro), la lett. a) del richiamato articolo 2, comma 1, del D.M. n. 10 del 2020 individua i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.
Inoltre, la disposizione normativa in argomento, ai fini dell’accesso all’indennità, prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. paragrafo 5).
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
Il successivo decreto Rilancio Italia, all’articolo 84, comma 8, lett. a), ha altresì disposto l’erogazione dell’indennità Covid-19 dell’importo pari a 600 euro per la sopra richiamata categoria di lavoratori anche per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza dei medesimi requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. n. 10 del 2020, come sopra specificato.
La prestazione è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Si precisa che l’indennità (bonus 600 euro) in argomento è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi diversi dal settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Con riferimento ai lavoratori stagionali che hanno presentato per il mese di marzo 2020 domanda per l’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e che non hanno beneficiato della relativa indennità in quanto la domanda è stata respinta in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, si fa presente quanto segue.
Le predette domande, respinte esclusivamente in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, verranno riesaminate d’ufficio dall’INPS al fine di consentire la verifica dei requisiti di accesso, ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, alla indennità di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. in argomento per il mese di marzo 2020 e alle indennità di cui all’articolo 84, comma 8, lett. a), del decreto Rilancio Italia per le mensilità di aprile e maggio 2020.
La categoria di lavoratori di cui sopra, pertanto, ai fini dell’accesso alle predette indennità, non dovrà presentare alcuna domanda in quanto verrà considerata utile quella già presentata ancorché respinta ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020 per la motivazione di cui sopra.
1.2 Lavoratori intermittenti
Ai sensi del citato articolo 2, comma 1, lett. b), del D.M. n. 10 del 2020, sono destinatari della indennità Covid-19 i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. Sono destinatari dell’indennità Covid-19 sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.
Ai fini dell’accesso all’indennità Covid-19, la citata disposizione normativa prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. paragrafo 5).
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
Il successivo decreto Rilancio Italia, all’articolo 84, comma 8, lett. b), ha altresì disposto la erogazione dell’indennità Covid-19 (bonus 600 euro) dell’importo pari a 600 euro per la sopra richiamata categoria di lavoratori anche per i mesi di aprile e maggio 2020 in presenza dei medesimi requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.M. n. 10 del 2020, come sopra specificato.
Detta prestazione è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
1.3. Lavoratori autonomi occasionali
La richiamata disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, alla lett. c) individua, tra i destinatari della indennità Covid-19, i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. In particolare, la norma sopra citata prevede che detti lavoratori, ai fini dell’accesso alla indennità, siano stati titolari – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 – di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020.
Detti lavoratori, inoltre, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020.
Anche per i suddetti lavoratori autonomi, infine, la norma prevede che per accedere all’indennità Covid-19 (bonus 600 euro) gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. paragrafo 5).
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
Il successivo decreto Rilancio Italia, all’articolo 84, comma 8, lett. c), ha altresì disposto la erogazione dell’indennità Covid-19 dell’importo pari a 600 euro per la sopra richiamata categoria di lavoratori anche per i mesi di aprile e maggio 2020 in presenza dei medesimi requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 10 del 2020, come sopra specificato.
Detta prestazione (bonus 600 euro) è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
1.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
La disposizione di cui al citato articolo 2, comma 1, alla lett. d), infine, individua, quali beneficiari dell’indennità Covid-19, i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
In particolare, possono accedere alla indennità in commento i lavoratori come sopra individuati che possono fare valere per il 2019 un reddito annuo – derivante dalle predette attività – superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della n. 335 del 1995, alla data del 23 febbraio 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Anche per i suddetti lavoratori incaricati alle vendite a domicilio la norma prevede che per accedere all’indennità Covid-19 gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. paragrafo 5).
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
Il successivo decreto Rilancio Italia, all’articolo 84, comma 8, lett. d), ha altresì disposto la erogazione dell’indennità Covid-19 dell’importo pari a 600 euro per la sopra richiamata categoria di lavoratori anche per i mesi di aprile e maggio 2020 in presenza dei medesimi requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lett. d), del D.M. n. 10 del 2020, come sopra specificato.
Detta prestazione è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Presentazione della domanda di indennità
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui all’articolo 2 del D.M. n. 10 del 2020 e di cui all’articolo 84, comma 8, del decreto Rilancio Italia, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. A tal fine, stante il carattere emergenziale delle prestazioni in commento, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS).
Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).
In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità Covid-19, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione.
Si evidenzia che ai fini della fruizione delle indennità di cui al D.M. n. 10 del2020, per il mese di marzo 2020, e di cui all’articolo 84, comma 8, del decreto Rilancio Italia, per i mesi di aprile e maggio 2020, è sufficiente la presentazione di un’unica domanda per l’indennità spettante in base alla categoria di appartenenza.
Le tipologie di indennità Covid-19 sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.