Niente più mappa dell’ECDC: le restrizioni saranno “ad personam” e varrà il certificato di presunta immunità rilasciato dopo il vaccino o la guarigione dal virus
Il Consiglio Ue ha adottato oggi la raccomandazione a un approccio coordinato per facilitare la libera e sicura circolazione in Europa. È noto a tutti, infatti, che il Green Pass, progettato per agevolare gli spostamenti turistici all’interno dell’Unione europea nell’estate 2021, è stato poi usato dai singoli Paesi per prevedere una lunga serie di restrizioni interne difformi da nazione a nazione. I 27 hanno pure variato la durata del certificato di presunta immunità e tutto questo, anziché agevolare gli spostamenti li ha resi più difficili. Non ultima la fuga in avanti del nostro Paese che, dallo scorso autunno, negli aeroporti oltre al Green Pass europeo richiede il tampone negativo.
Per evitare di aver 27 normative differenti sulla circolazione dei cittadini comunitari, il Consiglio raccomanda che le misure venture vengano prese tenendo conto dello stato della persona invece che della situazione epidemica a livello regionale, ovvero la mappa di rischio contagio costantemente aggiornata dall’ECDC. Tale novità, spiegano dall’istituzione comunitaria, risponde al significativo aumento della diffusione del vaccino e alla rapida introduzione del certificato digitale Covid Ue ed entrerà in vigore il 1° febbraio 2022, lo stesso giorno di un atto delegato che modifica il regolamento sul pass e prevede un periodo di accettazione di 270 giorni per i certificati di vaccinazione.
Come funziona il Green Pass europeo (secondo le norme condivise)
Il 21 dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato norme relative al certificato COVID digitale UE che fissano a 9 mesi (270 giorni) la validità dei certificati di vaccinazione per viaggiare all’interno dell’UE.
La validità è calcolata dalla data di somministrazione dell’ultima dose del ciclo di vaccinazione primario.
Inoltre, le norme per la codifica dei certificati di vaccinazione saranno adattate per tenere conto delle dosi di richiamo (“booster”), che saranno registrate in questo modo:
3/3 per una dose di richiamo successiva a un ciclo di vaccinazione primario a due dosi
2/1 per una dose di richiamo successiva a un ciclo di vaccinazione monodose o a una dose di un vaccino bidose somministrata a una persona guarita
Le nuove norme si applicheranno a partire dal 1º febbraio 2022.