Siti e app dovranno dotarsi di un documento di policy e iscriversi ad un registro. L’Autorità per la concorrenza vigilerà pr tutelare i consumatori. Aliquota fissa al 10%. La proposta di legge in punti chiave
Lo aspettavamo da un po’, si bisbigliava del suo arrivo ma fino alla presentazione di ieri nessuno sapeva cosa ci fosse davvero dentro. Ora il disegno di legge sulla sharing economy presentato dall’Intergruppo parlamentare per l’innovazione tecnologica è invece aperto alla consultazione pubblica e (sia degli stakeholder che di chiunque voglia esprimere il proprio parere, già visibile in diretta a commento del testo) e i suoi promotori stimano che un’efficiente regolamentazione del fenomeno potrebbe portare entro il 2025 un nuovo gettito fino a 3 miliardi di euro. Dalle definizioni alle sanzioni, passando per l’inevitabile fisco, seguiamo l’ordine del testo e proviamo a riassumere in cinque punti gli elementi essenziali.
1. Cos’è l’economia della condivisione e perché Uber è escluso dalla norma
Trasparenza, equità fiscale, leale concorrenza e tutela dei consumatori. Sono questi gli strumenti con cui la proposta di legge punta a raggiungere il suo obiettivo: riconoscere, valorizzare e promuovere lo sviluppo della sharing economy in modo da riuscire anche ad abbassare gli sprechi, ridurre i costi e garantire nuova occupazione. All’economia della condivisione viene poi data una sorta di definizione da vocabolario, si tratta infatti di quella economia: “generata dall’allocazione ottimizzata e condivisa delle risorse di spazio, tempo, beni e servizi tramite piattaforme digitali”. Il testo non si rivolge a chiunque, ma soltanto agli “abilitatori” che mettono in contatto in contatto gli utenti a cui appartengono i beni che generano valore sulla piattaforma. Niente Uber quindi, ma servizi come quelli offerti Gnammo e Blablacar che non operano intermediazione in favore di operatori professionali iscritti al registro delle imprese.
2. L’Antitrust, il Registro e il documento di politica aziendale
A occuparsi della regolarità delle operazioni delle piattaforme digitali ci sarà l’Autorità garante della concorrenza e del mercato presso la quale verrà anche istituito il Registro elettronico nazionale delle piattaforme di sharing economy. L’Antitrust relazionerà alle Camere sull’andamento del settore, se necessario comminerà delle sanzioni e potrà anche prevedere l’obbligo per i gestori di fornire o di richiedere agli utenti operatori la stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi tipici derivanti dalle attività di economia della condivisione. Le piattaforma dovranno sottoporle un documento di politica aziendale (che dovrà fare riferimento per esempio solo a pagamenti elettronici, niente contanti), che potrà essere accettato con un silenzio assenso. Le spese che l’Autorità sosterrà per vigilare su questo mercato verranno pagate dagli stessi operatori, si tratta di un contributo di importo massimo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dal gestore della piattaforma digitale e l’entità di questo contributo sarà stabilita annualmente dalla stessa Antitrust.
3. Aliquota al 10% per chi è sotto la soglia dei diecimila euro
E finalmente si arriva al nocciolo duro della legge: le tasse. L’articolo cinque del disegno di legge interviene infatti sulla fiscalità, con la dichiarata finalità di “affermare i princìpi di trasparenza ed equità, con un’impostazione flessibile e diversificata”. Questo significa che si fa una distinzione fra chi guadagna meno di 10.000 euro e quindi “svolge una microattività non professionale a integrazione del proprio reddito da lavoro” e chi invece opera a livello professionale o imprenditoriale a tutti gli effetti. A questo proposito, i gestori delle piattaforme di sharing economy (ad esempio i gestori di Bla bla car) agiscono da sostituti d’imposta per i redditi generati dagli utenti operatori (ad esempio chi guida la propria auto e la mette in condivisione) e sempre se il reddito da “economia della condivisione” non supera i 10 mila euro, pagano un’aliquota fissa del 10 per cento su tutte le transazioni. Nel caso in cui i redditi oltrepassino i diecimila euro, la somma eccedente si cumula con gli altri redditi percepiti e conseguentemente viene applicata la rispettiva aliquota. Infine, i gestori che hanno sede all’estero devono dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.
4.Concorrenza, riservatezza e Pubblica amministrazione
Il disegno di legge prevede poi l’adozione di misure annuali per la diffusione della sharing economy che rimuovano eventuali ostacoli alla sua diffusione e garantiscano leale concorrenza e tutela dei consumatori, nell’ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza (che però annuale non è, visto che quella del 2015 deve ancora essere approvata). Non mancano poi le disposizioni in materia di tutela della riservatezza, se il gestore intende cedere a terzi dati personali dell’utente (per utilizzare i quali ha ricevuto il consenso) deve prima comunicargli, entro un congruo termine antecedente alla cessione, le modalità e i tempi della cessione e consentirgli di effettuare, con un solo comando o rispondendo a una comunicazione elettronica, l’eliminazione dei dati che lo riguardano. Al Garante per la privacy spetterà stabilire i requisiti minimi dell’informativa all’utente, il termine per la comunicazione di cessione e il funzionamento del meccanismo di eliminazione dei dati. Il ministro dello Sviluppo economico, insieme a quello per la Semplificazione e la pubblica amministrazione (sentite l’AGCM e l’Associazione nazionale dei comuni italiani), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si occuperanno delle linee guida, destinate agli enti locali, per valorizzare e diffondere le buone pratiche nell’ambito dell’economia della condivisione con la finalità di abilitare processi sperimentali di condivisione di beni e servizi anche nella Pubblica amministrazione.
5. Istat monitora, Antitrust sanziona
Sarà l’Istat a svolgere il compito del monitoraggio e quindi a raccogliere e analizzare i dati relativi: al numero di utenti, alle attività svolte e ai relativi importi, nonché alla tipologia di beni e servizi utilizzati, aggregati su base comunale. Se qualcosa andrà storto invece e ci sarà bisogno di multare qualcuno, entrerà in gioco di nuovo l’Antitrust. Se una piattaforma svolge la sua attività ma non è iscritta al registro, per esempio, questa verrà diffidata e dovrà sospendere immediatamente il servizio. Il gestore che non si adegua nel termine indicato è soggetto a una sanzione amministrativa che può arrivare fino al 25 per cento del suo fatturato. Sanzioni che vanno dall’1 al 10% del fatturato sono previste anche per chi non rispetta le disposizioni sul documento di politica aziendale.
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