Del bonus Natale da 100 euro in tredicesima vi avevamo già parlato qui, ma l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni dettagli importanti. Scopriamo, quindi, come richiedere e ottenere l’agevolazione.
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Come fare domanda?
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come fare domanda per il bonus: il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale). Il dipendente è tenuto a comunicare – tramite autocertificazione – di possedere i requisiti di reddito (28mila euro) e familiari previsti dalla norma. In particolare, sono tre i requisiti necessari per ottenere il bonus Natale da 100 euro: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro; avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico e avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente (art. 13 comma 1 del Tuir).
Abitazioni e figli a carico, come funziona il bonus?
Secondo quanto riferito dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare sul bonus inserito nel dl Omnibus, si specifica che, per il calcolo dei 28mila euro, “non concorre il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze”. Quanto, invece, al secondo requisito, il documento precisa che occorre avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico.
E se si è conviventi?
La situazione di convivenza more uxorio non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus. Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta: al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale; al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale; al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore. In questa ipotesi, si precisa che il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori. L’importo del bonus Natale sarà elargito in base ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto – se ad esempio si tratta di un tempo determinato o indeterminato – o all’articolazione dell’orario di lavoro, nel caso per esempio di un part-time.