L’Inps ha istituito un contributo indirizzato alle aziende che decidono di assumere donne che sono state vittime di violenza. Il bonus è finalizzato al raggiungimento dell’autonomia economica di coloro che hanno, appunto, subito una violenza. Scopriamo assieme quali sono i requisiti richiesti e chi può farne domanda.
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Cos’è il bonus assunzioni per le donne vittime di violenza
Secondo quanto si apprende dal portale dell’Inps, con la circolare n°41 del 5 marzo 2024, l’istituto di previdenza ha fornito chiarimenti e istruzioni operative per applicare il nuovo contributo, previsto dalla legge di Bilancio. Per il triennio 2024/2026, i datori di lavoro potranno usufruire del bonus assunzioni per le donne disoccupate e vittime di violenza che già beneficiano del Reddito di Libertà (questo era stato introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2020). In particolare, la misura prevede l’esonero dai contributi previdenziali al 100%, fino ad un massimo di 8000 euro. Nel caso in cui la lavoratrice sia stata assunta con contratto a tempo indeterminato, l’esonero contributivo vale per due anni.
Requisiti del bonus assunzioni per le donne vittime di violenza
Il bonus può durare fino a un massimo di 24 mesi per i contratti a tempo indeterminato, massimo 12 mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato e fino a un massimo di 18 mesi per chi passa da un contratto a termine a un contratto a tempo indeterminato. L’esonero non è su tutta la contribuzione. Sono, infatti, esclusi dal bonus assunzioni per le donne vittime di violenza:
- Premi e contributi Inail;
- Contributo Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
- Eventuale contributo ai Fondi di solidarietà;
- Contributo per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Possono usufruire del bonus assunzioni per le donne vittime di violenza le aziende che assumono donne, con o senza figli e che sono seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai Servizi Sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Le destinatarie dovranno essere residenti in Italia, disoccupate, già percettrici del Reddito di libertà e dovranno aver dichiarato la loro disponibilità immediata a svolgere una qualsiasi attività lavorativa.