Abbiamo letto bene cosa prevede per le startup la nuova Stabilità. E’ vero che aprire un’attività/partita Iva (non solo un’impresa innovativa) costerà meno, ma le tasse non scendono. Arriva però lo smart working: capiamo cos’è e perché può essere utile anche alle startup
Nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi lo scorso 15 ottobre in occasione della presentazione della legge di Stabilità, il Governo comunicava che «per le nuove startup viene previsto un regime di particolare favore con l’aliquota che scende dall’attuale 10% al 5% applicabile per 5 anni (anziché 3 anni)». Il testo della norma arriva una settimana dopo e studiandolo con l’aiuto dei professionisti ci si rende conto che la situazione non è ancora del tutto chiara.
Il governo interviene sulle Partite Iva
Prima di tutto, l’articolo 8 della norma (che è quello che fa riferimento a questa misura in particolare) riguarda «il regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni». Si tratta quindi principalmente di Partite Iva e non di startup in senso stretto. Evidentemente, nel comunicato si è utilizzata la definizione generica di startup intendendo qualsiasi attività d’impresa che viene appena avviata e non quella più restrittiva di “startup innovativa”, come disciplinato dal decreto legge 179/2012.
Ma al di là di quelle che possono sembrare mere questioni formali, cerchiamo di capire se grazie a questa legge di stabilità diventa davvero più conveniente – dal punto di vista fiscale – aprire una startup.
Aprire una startup costerà meno, ma le tasse restano quelle
In realtà, non cambia molto. Anzi quasi nulla. Tant’è che anche Paolo Anselmo, presidente di IBAN, Italian Business Angel Network, confida di più nella fase di discussione della Camere e ha dichiarato: «vista l’attenzione che anche questo Governo ha dedicato ad un tema così attuale e interessante per l’economia e la crescita del Paese (penso alle recenti modifiche introdotte dall’Investment Compact), sono sicuro che in fase di discussione della legge di Stabilità nelle Camere si potranno proporre interventi migliorativi alla normativa per semplificare ulteriormente la vita alle nuove imprese e agevolare gli investimenti in linea con le best practice di altri paesi».
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Quello che cambia, riguarda in generale il regime agevolato per le Partite Iva e non esclusivamente le startup. Per le quali, nello specifico, in questa legge di Stabilità non sono previsti interventi. A confermalo è Luca Scarani, dottore commercialista e coordinatore del team dedicato alle startup dello studio legale e tributario Cba che dice: «Osservando la legge di Stabilità 2016 (più in particolare l’articolo 8) si fa riferimento a quello che è il regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni e le modifiche normative fanno effettivamente riferimento a quanti avviano un’attività d’impresa. Tutto però dipende dall’accezione che diamo al termine startup».
La legge finisce effettivamente per intervenire sul regime fiscale di chi apre un’attività (e quindi anche una startup), ma non introduce un vero e proprio abbassamento delle tasse. Per capirlo bisogna però fare alcuni passi indietro e ripercorrere come sono cambiati in questi anni i regimi agevolati previsti per le Partite Iva.
Cosa si è fatto in 15 anni in Italia per le Partite Iva
«Tutti quelli che – persone fisiche – decidono di avviare un’attività d’impresa individuale o di lavoratore autonomo, già da tanti anni possono approfittare di uno o più regimi fiscali agevolativi». Spiega Scarani, sottolineando che ciò è possibile già dal 2000, quando venne istituita «un’imposizione sostitutiva del 10% al posto dell’Irpef».
Nel 2007, poi è stato introdotto per la prima volta quello che tutti conoscono ancora oggi con il nome di “regime dei minimi”, che prevedeva un’aliquota del 20% e di tutta una serie di vantaggi tra cui anche semplificazioni in materia di Iva. Un regime che, si è capito fin da subito, a causa di un’aliquota abbastanza elevata non era conveniente.
Così si arriva al 2011, quando con l’ultimo governo Berlusconi, fu introdotto un super regime di favore denominato “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità” che prevedeva l’applicazione dell’aliquota al 5%. Un regime evidentemente estremamente vantaggioso che poteva essere applicato fino ai 35 anni o solamente per i primi 5 anni di un’attività appena nata.
Lo scorso anno la prima legge di Stabilità del governo Renzi ha portato dal 5% al 15% l’imposizione fiscale e previsto anche che «al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo». Ovvero, le nuove attività (quindi startup in senso generico) possono usufruire di uno “sconto” per i primi 3 anni, infatti le tasse da pagare non saranno calcolate su tutto il reddito ma solo sui due terzi dello stesso.
Al di là di quest’ultima previsione (che ci servirà a capire un passaggio successivo), l’aumento dell’aliquota ha provocato proteste e un boom di aperture di partite Iva nel mese di dicembre del 2014 (l’ultimo in cui si poteva ancora accedere al vecchio regime del 5%) tanto che il governo ha prorogato per un altro anno di tutte le vecchie disposizioni di vantaggio previste.
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Nel 2015 quindi hanno convissuto formalmente entrambi i regimi più e meno vantaggiosi a cui si poteva aderire in base alle proprie preferenze. Ovvio però, che nessuno (o magari in pochissimi mal consigliati o poco informati) – potendo scegliere – ha deciso di pagare il 15% di tasse e non solo il 5%.
Cosa cambia con la nuova Stabilità
Adesso, l’articolo 8 della Stabilità 2016 interviene proprio su quel regime fiscale introdotto nel 2015 ma a cui nessuno ha aderito per evidenti motivi di sconvenienza economica. In buona sostanza, il Governo sta correggendo un suo stesso intervento sfavorevole di un anno fa.
Nel comunicato di Palazzo Chigi, però, c’è un’imprecisione riguardo l’aliquota del 10%. «Un’aliquota che non esiste», spiega il commercialista Scarani sottolineando che «per semplificare si dice: se per le imprese appena nate si deve calcolare una riduzione di un terzo del reddito imponibile (quello su cui appunto – come abbiamo spiegato sopra – si andranno a pagare le tasse) l’aliquota del 15% diventa 10%. È però errato fare riferimento all’aliquota del 10%, perché non è l’aliquota che viene ridotta di un terzo, ma il reddito».
La riduzione quindi al massimo può essere definita dal 15% al 5%, sempre che qualcuno in quest’ultimo anno abbia davvero scelto il meno vantaggioso regime del 15%.
Quindi a cambiare è l’applicazione del nuovo regime di vantaggio fiscale non più per i primi 3 anni ma per i primi 5.
E cambia leggermente (rispetto al regime dei minimi del 2011) anche la modalità di determinazione del reddito imponibile. «Prima, chi aveva aperto la partita Iva con la regola del 5%, lo calcolava sottraendo i costi ai ricavi e alla cifra ottenuta applicava poi aliquota del 5%. Oggi invece si prendono i ricavi e a questi si applica un coefficiente di redditività diverso per ogni professione a cui successivamente si applica l’aliquota del 5% (sempre se l’attività professionale o d’impresa è stata avviata da meno di 5 anni)», ha spiegato Scarani.
Ma nella Stabilità spunta anche lo Smart working. Cos’è?
In maniera indiretta c’è anche un altro provvedimento, collegato alla legge di Stabilità, che potrebbe interessare le startup: quello sullo smart working o lavoro agile. Con questo termine si fa riferimento a una modalità di lavoro che si fonda sulla flessibilità. Ai dipendenti viene, infatti, riconosciuta ampia libertà nella scelta del luogo in cui svolgere l’attività lavorativa, staccando quest’ultima dalla secolare “postazione fissa” di lavoro. Al contrario, sono gli ambienti di lavoro che si piegano ai bisogni del lavoratore, adattandosi e permettendo di conciliare le esigenze della vita quotidiana delle persone con il loro lavoro, ormai sempre più assorbente.
Detto ciò, la modalità smart della prestazione lavorativa secondo il disegno di legge collegato all’ultima stabilità, «non potrà essere un motivo di discriminazione per il lavoratore né in termini di trattamento economico e normativo, né in termini di opportunità di carriera. Ciò che cambia in effetti è l’approccio al concetto di lavoro: privilegiare il controllo dei risultati rispetto alla presenza delle persone in ufficio”. A spiegarlo è Gianvito Riccio, avvocato specializzato in diritto del lavoro dello studio legale e tributario CBA, sottolineando che lo smart working «è un’opportunità. Ad esempio, la possibilità di scegliere il luogo della prestazione permette al dipendente di avvalersi anche degli spazi di coworking (molto utilizzati dalle startup, ndr), dove è possibile allargare il proprio network ed aumentare le possibilità di veder nascere collaborazioni anche tra imprese».
Mariachiara Furlò
@mariachiaraful