Mara Palacino, partner Pirola Pennuto Zei & Associati, spiega e novità del Decreto Rilancio in merito al regime agevolativo per investimenti in startup
Rafforzare gli interventi in favore di start-up e PMI innovative. È questo l’obiettivo che vuole perseguire il nuovo Decreto “Rilancio”. La startup innovativa rappresenta, sin dal principio, un punto di forza per lo sviluppo economico e tecnologico del nuovo panorama imprenditoriale italiano, capace di fornire un incentivo rilevante alla crescita economica del Paese.
In tale contesto ha visto la luce un’articolata normativa volta a promuovere e sviluppare questa nuova tipologia di impresa a cui il Legislatore ha riservato una serie di privilegi. In particolare, il Decreto Legge n. 179 del 2012 (di seguito anche Decreto “Crescita”) ha favorito la nascita e la crescita di nuove imprese riconoscendo misure di sostegno alle start-up e PMI innovative; tale provvedimento, modificato più volte nel corso degli anni, ha stabilito che le persone fisiche possono beneficiare della detrazione di imposta pari al 30% dell’investimento effettuato sia direttamente sia indirettamente, per il tramite di Oicr o società di capitali che investono prevalentemente in startup e PMI innovative. L’investimento massimo agevolabile è pari a 1 milione di euro.
Visto il contesto emergenziale determinato dal Covid-19, è approdato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio il Decreto Legge 34/2020 (c.d. Decreto “Rilancio”), volto a rafforzare la disciplina agevolativa contenuta nel Decreto Crescita. L’articolo 29-bis del Decreto Rilancio prevede infatti un’alternativa alla misura sopra descritta che consiste in una detrazione pari al 50%, con somma massima agevolabile corrispondente a 100.000 euro per ciascun periodo di imposta. Nulla è invece cambiato sotto il profilo dell’holding period per godere dell’agevolazione, che è rimasto pari a 3 anni, e delle conseguenze derivanti dalla cessione dell’investimento prima del decorso del termine. Un elemento di novità che emerge dalla lettura della disposizione normativa, consiste nel fatto che l’investimento venga effettuato in startup e PMI innovative già esistenti. Se da un lato il provvedimento incrementa la percentuale di detrazione, dall’altro nulla dice sulla possibilità di cumulare la nuova agevolazione con la precedente nel caso, non infrequente, di importi eccedenti la somma massima detraibile. Nel caso di un investimento superiore alla soglia di 100.000 euro, infatti, non è indicata la modalità di fruizione del beneficio fiscale e quindi se sia l’investitore a dover scegliere se utilizzare, alternativamente, la misura contenuta nel Decreto Crescita o quella nel Decreto Rilancio.
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In questo scenario si inserisce l’emendamento n. 1874 dello scorso 3 luglio, che propone l’innalzamento a 300.000 euro dell’investimento massimo detraibile in PMI innovative e la combinazione della detrazione pari al 50% di cui al Decreto Rilancio con la precedente pari al 30% di cui al Decreto Crescita, con prioritaria applicazione della prima rispetto alla seconda. Le modalità di attuazione delle agevolazioni saranno definite con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che sarà emanato successivamente alla conversione in legge del Decreto Rilancio.
A cura di: Mara Palacino, partner Pirola Pennuto Zei & Associati