A poche ore dalla riapertura è arrivato il decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Governo arrivato vicino allo strappo con le Regioni
Un Dpcm parecchio sofferto, quello firmato alcuni minuti fa dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, frutto di più maratone con i presidenti di Regione. L’ultima è terminata alle tre di domenica mattina e ha provocato lo strappo con il rappresentante della Campania Vincenzo De Luca.
Scarica il decreto della presidenza del Consiglio sulle riaperture
Qui è possibile firmare il testo del Dpcm. Qui invece è possibile scaricare il documento Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive.
Leggi anche: Pubblicato il decreto che riapre la nazione. Il testo
Ecco il testo del Dpcm
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto
del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 15
maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è
consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o
deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere
attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche
della famiglia di cui all’allegato 8;
c) a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi
destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o
all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi
protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche
della famiglia di cui all’allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa
data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità
dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri
territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il
rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e
parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti;
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o
privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie
esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra,
sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a
porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle
rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed
internazionale, possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di
appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del
Comitato Tecnico – Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite
Linee-Guida a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP),
sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le
Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e
circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al
benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di
distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini,
sono emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori
indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14
del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa
data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità
dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri
territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il
rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali
anche in settori analoghi;
g) per l’attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le
Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi,
comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano,
per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e
sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute
degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in
cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione
che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento,
nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri
spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli
sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato
il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori,
con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in
luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa
data, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. L’attività degli
spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui all’allegato 9. Restano sospesi gli eventi che
implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto
delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo
in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.
n) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
o) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli
sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;
p) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di
cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o
meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da
evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato secondo le linee guida di cui all’allegato 10. Le
amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono
individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei
lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte;
q) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni
di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative
svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di
formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le
attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in
modalità non in presenza. Sono altresì esclusi dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i
corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e
dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi
altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza
delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad
assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i
servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti
con disabilità;
s) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la
durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con
modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente
al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso
individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari
ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento
del percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di
laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di
biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al
massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di
prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca,
anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento
tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Per le finalità di cui al
precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli
enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;
t) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza
sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle
Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono
essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università
e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova
o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della
eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
u) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo
provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di
polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state
applicate le previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e
l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di
esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza
da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non
concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio,
l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;
v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività
convegnistica o congressuale;
z) sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle
prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;
aa) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti
emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del
personale sanitario preposto;
bb) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e
non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore
degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del
Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il
contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria
del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri
detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I
colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente
prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale,
a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di
limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il
rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla
distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, e
comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 11. Si raccomanda altresì l’applicazione delle
misure di cui all’allegato 12;
ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono
consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la
compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione
epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle
linee guida nazionali anche in settori analoghi e comunque in coerenza con i criteri di cui
all’allegato 11; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su
base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto,
anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade,
fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il
divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze
degli stessi;
ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli
ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le
province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle
suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che
individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio
nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali anche in settori
analoghi e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 11; resta fermo lo svolgimento
delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari,
assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del
trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla
base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto
nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime
finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il
Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico,
ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte
al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti
dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la
distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione
di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine
forme di ammortizzatori sociali;
mm) le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province
autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette
attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i
protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto
di quanto stabilito dalla presente lettera. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere
in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la
distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni,
idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle
infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi;
2) l’accesso dei fornitori esterni;
3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per
le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di
prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari;
9) le spiagge di libero accesso;
nn) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento
del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un
metro negli spazi comuni, secondo le linee guida di cui all’allegato 13 e i protocolli e linee guida
adottati dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle diverse
tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida riguardano in ogni caso:
1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per
le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4) l’accesso dei fornitori esterni;
5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di
prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi
all’aperto di pertinenza.
Art. 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive
industriali e commerciali
1. Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19
negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui
all’allegato 14, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24
aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 15, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20
marzo 2020, di cui all’allegato 16.
Art. 3
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle
infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base
delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture
provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite
dal Ministero della salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con
multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire
dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole
di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono
esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le
informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 18;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure
di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 18 anche presso gli esercizi commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio
sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a
disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle
mani;
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di
sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
g) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato
18.
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero
territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al
pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile
garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti
all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non
compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i
predetti.
3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una
adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza
adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
4. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla
riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che
restano invariate e prioritarie.
Art. 4
Disposizioni in materia di ingresso in Italia
1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo,
marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al
vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l’indicazione in modo chiaro e
dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge
n. 33 del 2020 e dall’articolo 6 del presente decreto;
b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di
sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che
verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al
comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando
l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non
sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle
indicazioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di
cui all’allegato 16, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19” di cui all’allegato 17, assicurano in
tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri
trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione
individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere
temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a
dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se
asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e
all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora
preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività
all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato
per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente
mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di
effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando
l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione
resa all’atto dell’imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l’Autorità sanitaria competente
per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il
Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le
modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a
carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con
tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
5. Fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020
nonché quelle dell’articolo 6 del presente decreto, le persone fisiche che entrano in Italia, tramite
mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio
ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in
cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla
sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso
l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora,
indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le
persone fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la quale
informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento
della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo
dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle
persone sottoposte alla predetta misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo
di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi
precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un
nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa
alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l’indicazione
dell’itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione
o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L’Autorità sanitaria, ricevuta
la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo
di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
8. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti
provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della
permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate,
sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini
di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa
inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche
ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020
0000716 del 25 febbraio 2020);
c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare
una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al
pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in
quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché
degli altri eventuali conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione
della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di
sintomi;
f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la
mattina e la sera), nonché di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e
l’operatore di sanità pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli
altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale,
in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle
condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver
consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica
procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio
2020, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai cittadini e ai residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in
Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi
di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie,
incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi
di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per
comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per
specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni
internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni
diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari;
i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di
residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei
cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli
derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle
misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione
non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste
deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 5
Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 4, esclusivamente per le motivazioni di cui all’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata
proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio
nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini
dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori
o armatori, di:
a) motivi del viaggio di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero
dell’articolo 6 del presente decreto e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo
privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni,
dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato
utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in
Italia.
2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare
immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza
sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la
dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità
sanitaria, ad isolamento.
3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al
comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando
l’imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia
completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni
di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui
all’allegato 16, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative
per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 17, assicurano in tutti i
momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati,
nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con
contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed
eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che
ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al
comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel
territorio nazionale.
5. In deroga a quanto previsto dall’art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per
un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48
ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è
tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo
contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da
consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:
a) motivi del viaggio motivi del viaggio di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del
2020 ovvero dell’articolo 6 del presente decreto e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo
privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di
soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i
trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in
Italia.
6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in
mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo
di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella
comunicazione medesima;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità
sanitaria, ad isolamento.
7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano
anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei
numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è
di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di
superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di
comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall’art.
4, commi 6 e 7.
8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall’art. 4,
commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE
o extra UE), fermo restando l’obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale
situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione
finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono
comunque tenuti:
a) ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia, a consegnare al vettore all’atto
dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da
consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del
titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in
Italia;
b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.
9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all’interno del territorio
italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall’art. 4, comma 3,
a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di
destinazione finale, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 4, si considera come luogo di
sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai cittadini e ai residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in
Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi
di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie,
incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi
di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto;
f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per
comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per
specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni
internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni
diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari;
i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di
residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei
cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli
derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle
misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione
non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste
deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 6
Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero
1. A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio
nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni
disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4,
del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i
seguenti Stati:
a) Stati membri dell’Unione Europea;
b) Stati parte dell’accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
2. Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli
di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per
motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche
che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che
abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.
Art. 7
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i
servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
2. È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri
italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a
bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera
in svolgimento.
3. Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti
Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane
impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di
fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.
4. All’atto dello sbarco nei porti italiani:
a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per
un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In
caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività
all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all’estero sono obbligati a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per
un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all’atto dello sbarco in Italia al
citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo
di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore. In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività
all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all’estero sono immediatamente trasferiti presso
destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.
5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza,
domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all’atto dello sbarco
esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.
6. Salvo diversa indicazione dell’Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di
almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini
definiti dall’Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario
presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti
presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell’armatore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all’equipaggio in relazione alla
nazionalità di appartenenza. È comunque consentito all’equipaggio, previa autorizzazione
dell’Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.
8. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei
cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli
derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle
misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione
non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste
deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 8
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di
trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono
espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID– 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 16, nonché delle “Linee guida per l’informazione
agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui
all’allegato 17.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le “Linee guida per l’informazione agli
utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, nonché, previo
accordo con i soggetti firmatari, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20
marzo 2020.
Art. 9
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese
quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque
sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle
Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la
prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o
sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di
supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di
assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.
Art. 10
Esecuzione e monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno,
assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle
restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia,
con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del
lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone
comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata
Art. 11
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di
quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14
giugno 2020.
2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del
presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione